L’Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 indica i termini e le modalità per eleggere le componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le elezioni si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997).
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola.
Il Consiglio esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.
Le tematiche da sottoporre al Consiglio sono determinate dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque consiglieri vincolati all’approvazione del Consiglio stesso.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni ed è composto da 36 membri, di cui 18 di nomina elettiva e 18 di nomina ministeriale:
– 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
− 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
− 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l’intero personale in servizio nelle scuole.
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